AI Act, dal 2 agosto gli obblighi di trasparenza: chatbot e immagini AI, cosa devono fare le aziende
Il 2 agosto 2026 è una data da segnare: da quel giorno si applica la gran parte dell’AI Act, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale. Tra le regole che scattano ci sono gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, quelli che toccano più da vicino le aziende che usano chatbot sul sito o creano immagini e testi con l’IA. In questo articolo vediamo cosa prevede la norma, cosa è cambiato con il recente “Digital Omnibus” e cosa conviene fare adesso, con esempi pratici per una PMI.
Le date dell’AI Act: cosa vale già e cosa scatta ad agosto
L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma si applica a tappe, come stabilisce l’articolo 113. Dal 2 febbraio 2025 valgono già i divieti delle pratiche vietate (articolo 5) e l’obbligo di alfabetizzazione sull’IA del personale (articolo 4). Dal 2 agosto 2026 il regolamento si applica in generale, compreso l’articolo 50 sulla trasparenza.
Una precisazione su un tema che abbiamo già trattato nel nostro articolo sulla formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale: l’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4 non nasce ad agosto 2026, è in vigore dal 2 febbraio 2025. Ad agosto 2026 entra invece in applicazione la gran parte del regolamento, con il sistema di vigilanza che lo accompagna. Chi non ha ancora organizzato un minimo di formazione interna, quindi, è già in ritardo.
Cosa dice l’articolo 50, in parole semplici
L’articolo 50 distingue tra fornitori (chi sviluppa un sistema di IA e lo mette sul mercato o in servizio con il proprio nome) e deployer (chi lo utilizza nella propria attività). Gli obblighi principali sono quattro:
- Interazione con un’IA: i sistemi pensati per dialogare con le persone devono essere progettati in modo che l’utente sappia di parlare con un’IA, salvo che sia evidente dal contesto.
- Marcatura dei contenuti sintetici: i fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo devono marcare i risultati in un formato leggibile dalle macchine, così che siano riconoscibili come generati o manipolati artificialmente.
- Deepfake: chi usa l’IA per creare immagini, audio o video che somigliano a persone, luoghi o eventi reali e possono sembrare autentici deve dichiarare che sono artificiali. Per opere artistiche, satiriche o di finzione basta un’indicazione che non rovini la fruizione.
- Testi su questioni di interesse pubblico: chi pubblica testi generati o manipolati dall’IA per informare il pubblico deve dichiararlo, a meno che il testo sia stato sottoposto a revisione umana e qualcuno ne abbia la responsabilità editoriale.
Le informazioni vanno date in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e rispettando i requisiti di accessibilità. C’è anche un obbligo specifico per chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, che devono informare le persone coinvolte.
Il Digital Omnibus: cosa cambia e cosa no
Nei mesi scorsi si è parlato molto di rinvii. Il pacchetto proposto dalla Commissione è diventato il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE il 24 luglio ed entrato in vigore il 27 luglio 2026. I punti che interessano le aziende:
- la data del 2 agosto 2026 per la trasparenza resta: avvisare che si parla con un’IA ed etichettare i deepfake sono obblighi che partono come previsto;
- per la marcatura leggibile dalle macchine, i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026;
- gli obblighi per i sistemi ad alto rischio slittano al 2 dicembre 2027 e, per l’IA integrata in prodotti regolamentati, al 2 agosto 2028;
- l’articolo 4 è stato riscritto: fornitori e deployer devono adottare misure per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione del personale, senza dover garantire un livello specifico. L’obbligo resta, cambia la forma.
A giugno la Commissione ha pubblicato anche un Codice di buone pratiche volontario sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA, che aiuta fornitori e utilizzatori ad applicare l’articolo 50.
Esempi pratici per una PMI
Il chatbot sul sito. Se hai un assistente virtuale che risponde ai clienti, l’utente deve capire subito che sta parlando con un’IA. Basta un messaggio chiaro all’apertura della chat, per esempio “Sono un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale”. L’obbligo formale ricade sul fornitore del sistema, ma se il chatbot è stato sviluppato o personalizzato per te e lo metti in servizio con il tuo marchio, potresti essere considerato tu il fornitore. In ogni caso, l’avviso sul tuo sito è responsabilità tua da verificare.
Le immagini per social e pubblicità. La marcatura tecnica spetta agli strumenti che le generano. Tu devi fare attenzione ai deepfake: un’immagine realistica che mostra una persona, un luogo o un evento reale come se fosse vero va dichiarata come artificiale. Un’illustrazione chiaramente grafica è un caso diverso, ma nel dubbio una dicitura come “Immagine generata con IA” costa poco e tutela la tua reputazione.
I testi. L’obbligo riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e non scatta se c’è una revisione umana con responsabilità editoriale. Per gli articoli del blog aziendale la regola d’oro è semplice: l’IA può aiutare, ma una persona deve rileggere, verificare i fatti e firmare.
Sanzioni e controlli
L’articolo 99 prevede per la violazione degli obblighi dell’articolo 50 sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Per le PMI, comprese le startup, si applica il minore dei due importi. In Italia la legge 132 del 2025 ha designato AgID e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.
Cosa fare adesso: la checklist
- Fai l’elenco degli strumenti di IA usati in azienda: chatbot, generatori di immagini, assistenti di scrittura.
- Aggiungi un avviso chiaro all’apertura del chatbot del sito.
- Stabilisci una regola interna per etichettare le immagini realistiche generate con l’IA.
- Prevedi sempre una revisione umana dei testi prima della pubblicazione.
- Documenta le attività di formazione del personale previste dall’articolo 4.
- Per i casi dubbi, chiedi un parere a un legale esperto di diritto digitale.
Domande frequenti
Il Digital Omnibus ha rinviato gli obblighi di trasparenza?
No, la data del 2 agosto 2026 resta. Solo per la marcatura leggibile dalle macchine dei sistemi generativi già sul mercato prima di quella data c’è un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026.
Devo scrivere “generato con IA” su ogni post?
Non sempre. L’obbligo riguarda i deepfake e i testi su questioni di interesse pubblico senza revisione umana. Per le immagini realistiche, però, indicarlo è una scelta prudente e trasparente.
La formazione sull’IA è ancora obbligatoria?
Sì. Dal 27 luglio 2026 l’articolo 4 chiede di adottare misure per sostenere l’alfabetizzazione del personale, senza garantire un livello specifico. L’obbligo vale dal 2 febbraio 2025.
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Fonti
- EUR-Lex, Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)
- EUR-Lex, Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull’IA)
- AI Act Explorer, Articolo 50
- AI Act Explorer, Articolo 99
- Commissione europea, Codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA
- Freshfields, The final Digital Omnibus on AI
- Normattiva, Legge 23 settembre 2025, n. 132